La nozione di acquis comunitario – espressa nelle varie lingue comunitarie ricorrendo al termine francese – indica l’insieme del diritto comunitario derivato, cioè emanato dalle istituzioni comunitarie, che i nuovi Stati membri sono tenuti ad applicare, insieme alle disposizioni dei trattati. Da quando esiste l’Unione europea (UE), l’acquis comunitario è una componente, anche se di gran lunga la più importante, dell’acquis dell’Unione. È quindi la totalità dell’acquis dell’Unione che va applicata.
L’applicazione dell’acquis deve intervenire dalla data dell’adesione all’UE, salvo beninteso gli eventuali adattamenti e misure transitorie fissati dall’atto d’adesione (v. Criteri di adesione). Come si deduce dal più recente atto d’adesione – quello che ha condotto all’UE a 27 (“Gazzetta ufficiale” L 157 del 21/6/2005, p. 203 e ss.) – che ricalca, mutatis mutandis, gli atti d’adesione precedenti, la nozione di acquis è ampia. Essa comprende non solo gli atti delle istituzioni stricto sensu, ma anche atti atipici sotto forma di decisioni, accordi (v. Accordi europei; Accordi interistituzionali), convenzioni. Include inoltre le innumerevoli dichiarazioni, risoluzioni (v. Risoluzione) o altre posizioni del Consiglio dei ministri, del Consiglio europeo o degli Stati membri, che hanno in genere una portata più politica che giuridica (come per esempio la dichiarazione di Lussemburgo del gennaio 1966 sul voto a maggioranza – v. Compromesso di Lussemburgo – che mise fine alla crisi istituzionale del 1965): ma è chiaro, come si deduce da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell’Unione europea), che il fatto di essere riconosciuti come facenti parte dell’acquis non conferisce nessun valore giuridico supplementare a questi atti. Infine, sono inclusi nell’acquis gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità economica europea sola o congiuntamente con gli Stati membri.
La salvaguardia dell’acquis
Il trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 istitutivo dell’UE (v. Trattato di Maastricht), menziona, tra gli obiettivi dell’Unione (art. 2, V trattino), quello di «mantenere integralmente l’acquis comunitario e svilupparlo […]»; inoltre, l’art. 3 precisa che l’Unione agirà per il perseguimento dei suoi obiettivi «[…] rispettando e sviluppando nel contempo l’acquis comunitario». Questi termini tendevano evidentemente a dissipare il timore che l’UE potesse tradursi in un passo indietro rispetto all’acquis comunitario.
Queste disposizioni non sono state riprese dal Trattato di Lisbona, poiché la soppressione dei tre pilastri (v. Pilastri dell’Unione europea) impedisce ogni possibilità di deroga all’acquis comunitario nelle materie degli ex secondo e terzo pilastro (v. Politica estera e di sicurezza comune; Giustizia e affari interni).
Aggiornare e semplificare l’acquis
La salvaguardia dell’acquis non impedisce che gli atti legislativi propriamente detti vengano aggiornati e semplificati e il loro numero, se possibile, ridotto, affinché le regole comunitarie siano sempre chiare, comprensibili e proporzionate ai loro obiettivi. La Commissione europea, ricordando che «questo corpo normativo occupava, alla fine del 2002, 97.000 pagine della “Gazzetta ufficiale”», ha presentato, nel febbraio 2003, un piano d’azione in tal senso. Esso si propone: di riesaminare alcuni settori della legislazione comunitaria esistente nei quali, alla luce dell’esperienza, è possibile una semplificazione – di alcuni strumenti o di tutto l’impianto legislativo – senza per questo tradire gli obiettivi prefissi; di garantire un accesso agevole agli atti di diritto comunitario derivato – generalmente oggetto di numerose modifiche, e perciò di difficile consultazione – attraverso la codificazione, la rifusione e il consolidamento (v. Diritto comunitario); di procedere all’abrogazione o alla dichiarazione di caducità di quei numerosi testi comunitari divenuti ormai obsoleti ma ancora formalmente in vigore, che appesantiscono inutilmente l’acquis comunitario.
Numerosi progressi sono stati compiuti nell’attuazione di questo programma, anche se i tempi sono lunghi, tra l’altro per le necessità di carattere linguistico.
Giuseppe Ciavarini Azzi (2008)
Bibliografia