A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Comitato di conciliazione

image_pdfimage_print

Il Comitato di conciliazione è stato introdotto nel diritto europeo dal Trattato di Maastricht nel quadro della nuova procedura di “codecisione” (v. Procedura di codecisione) tra Parlamento europeo e Consiglio dei ministri per l’adozione congiunta degli atti legislativi). Dato che la procedura di codecisione europea si ispira alla procedura analoga esistente nella Germania federale (v. Germania) fra i due rami del Parlamento (il Bundestag ed il Bundesrat), allo stesso modo il Comitato di conciliazione ricalca la commissione di concertazione che riunisce un numero uguale di membri delle due Camere legislative (v. Procedura di concertazione).

A norma dell’articolo 251,4 del Trattato, il Comitato di conciliazione riunisce un numero uguale di rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo (27 membri ciascuno al momento attuale). Esso viene convocato quando il Consiglio e il Parlamento non trovano un accordo nel corso delle prime due letture della procedura di codecisione. Il compito del Comitato è di raggiungere un accordo tra le due istituzioni su un progetto comune di atto legislativo (regolamento, direttiva o decisione). La Commissione europea partecipa anch’essa ai lavori del Comitato e ha la missione di facilitare un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo. A tal fine, la Commissione presenta, se lo ritiene necessario, soluzioni di compromesso. Occorre sottolineare che, contrariamente alle regole istituzionali che disciplinano la prima e la seconda lettura della procedura di codecisione, la proposta della Commissione non è più la base per la decisione del legislatore europeo. Quindi, la Commissione può proporre soluzioni di compromesso che si allontanino dalla sua proposta iniziale, purché permettano di ravvicinare le posizioni del Consiglio e del Parlamento.

La delegazione del Consiglio è di regola presieduta dal ministro responsabile dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio (v. Presidenza dell’Unione europea) ed è composta dai 27 rappresentanti permanenti degli Stati membri (v. Rappresentanze permanenti presso l’Unione europea). Spetta alla presidenza in carica del Consiglio esporre la posizione di quest’ultimo sui dossier in discussione, mentre i rappresentanti dei 27 Stati intervengono solo per appoggiare la posizione comune del Consiglio. La delegazione del Parlamento europeo è presieduta da uno dei suoi vicepresidenti ed è composta da 27 eurodeputati nominati dai vari gruppi politici secondo la loro prassi interna (v. Gruppi politici al Parlamento europeo). Essa comprende ex officio il relatore del dossier in discussione nonché il presidente della commissione parlamentare competente. Contrariamente alla delegazione del Consiglio, che difende una posizione comune, la delegazione del Parlamento vota a maggioranza semplice sul progetto comune da approvare. La delegazione della Commissione è presieduta dal Commissario responsabile per il dossier in discussione e composta dai funzionari dei servizi competenti.

Il Comitato di conciliazione è chiamato ad approvare un progetto comune alla maggioranza qualificata dei membri del Consiglio e dalla maggioranza semplice dei membri del Parlamento. Se il Comitato approva un progetto comune nel termine di sei settimane a partire dalla sua convocazione, il Consiglio e il Parlamento europeo dispongono ciascuno di un nuovo termine di sei settimane per adottare l’atto legislativo conformemente al progetto comune (alla maggioranza qualificata dei membri del Consiglio e alla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento). Qualora il Comitato di conciliazione non sia in grado di approvare un progetto comune, l’atto legislativo proposto è considerato non adottato.

Gli atti legislativi approvati dal Comitato di conciliazione rappresentano al momento attuale circa un quarto dell’insieme degli atti sottoposti alla procedura di codecisione. Come regola generale, i progetti comuni approvati dal Comitato di conciliazione sono poi confermati dal Consiglio e dal Parlamento in seduta plenaria. Tuttavia, proprio perché la delegazione del Parlamento vota a maggioranza semplice, in alcuni casi il progetto comune del Comitato di conciliazione non è stato confermato dal Parlamento in seduta plenaria. Si è trattato della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche, di quella sulle offerte pubbliche di acquisto nonché del regolamento sui servizi portuari.

Paolo Ponzano (2008)