Diritto di petizione
Il diritto di petizione di fronte al Parlamento europeo, dapprima previsto solo dal regolamento interno di quest’ultimo (artt. 191-193), è stato istituzionalizzato dal Trattato di Maastricht sull’Unione europea nell’ambito del processo di “avvicinamento” delle istituzioni comunitarie ai cittadini.
Ricompreso dall’art. 21 (già art. 8D) del Trattato istitutivo della comunità europea (Trattato CE) (v. Trattati di Roma) nei diritti derivanti dalla Cittadinanza europea, il diritto di petizione è esteso dall’art. 194 del Trattato CE (già art. 138D) a ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro. La petizione può essere presentata individualmente o in associazione con altri cittadini o persone.
La petizione può essere presentata esclusivamente su materie rientranti nel campo di attività della Comunità e su oggetti che concernono direttamente colui o coloro che presentano la petizione; essa si propone di offrire un’adeguata tutela politica ai cittadini comunitari e a coloro che risiedono nell’Unione europea, non solo nei confronti dei comportamenti delle istituzioni comunitarie contro le quali non siano esperibili i normali rimedi giurisdizionali, ma anche in tutti i casi in cui essi ritengano necessario sollecitare l’attenzione delle istituzioni stesse su questioni o problemi meritevoli d’attenzione.
La petizione non richiede particolari requisiti formali, ma deve essere sottoscritta da colui che la presenta, contenere le generalità del richiedente ed essere redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
Ricevuta la petizione, il Parlamento europeo la trasmette a una commissione specializzata (composta da 47 europarlamentari), denominata Commissione europea per le petizioni, che ha il compito preliminare di valutare la pertinenza della richiesta. Nell’ipotesi in cui la petizione venga dichiarata ricevibile, la Commissione per le petizioni procede all’esame del merito della medesima e decide quali misure adottare rispetto al suo oggetto (richiesta di risoluzione del Parlamento, invio di una relazione al Consiglio dei ministri o alla Commissione, ecc.). Della decisione finale della Commissione per le petizioni viene adeguatamente informato, con debita motivazione, colui che ha presentato la petizione.
Con il diritto di petizione, successivamente al Trattato sull’Unione europea (v. Trattato di Maastricht), si è cercato di creare un “dialogo” fra i privati che risiedono e operano nel territorio dei paesi membri e il Parlamento, l’istituzione comunitaria per eccellenza rappresentativa del popolo europeo, in maniera tale da consentire ai privati di sollecitare la risposta delle istituzioni comunitarie sulle questioni di specifico interesse dei primi.
Il diritto di petizione è riconosciuto, senza modifiche rispetto all’attuale Trattato CE, anche dal Trattato che adotta una Costituzione europea, agli articoli II-104 e III-334.
Raffaele Torino (2005)