Nell’ambito della Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal cosiddetto “terzo pilastro” (v. Pilastri dell’Unione europea) dell’Unione europea, il Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999, al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata (v. anche Lotta contro la criminalità internazionale e contro la droga), spesso opera di organizzazioni transnazionali, ha previsto l’istituzione di un’unità destinata ad agevolare il coordinamento delle attività di indagine e delle azioni penali degli Stati membri.
Con la decisione 2002/187 del Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) del 28 febbraio 2002 (“Gazzetta ufficiale delle Comunità europee” n. L 63 del 6/3/2002) è stata quindi istituita l’unità Eurojust, organo dell’Unione dotato di personalità giuridica, composta da un membro per ciascuno Stato membro avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative; dal dicembre 2003 la sede è stata fissata a L’Aia, nei Paesi Bassi.
Eurojust è composta da ventisette membri nazionali distaccati da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico; questi lavorano in condizioni di parità nell’ambito di una “tavola rotonda” e possono essere assistiti anche da più persone, ciascuna delle quali può ad essi sostituirsi; il finanziamento dell’organo è posto a carico del bilancio dell’Unione europea (v. Bilancio dell’Unione europea), a eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti, che sono a carico dello Stato membro di origine.
L’Eurojust può esercitare le sue funzioni sia tramite il collegio, sia attraverso i suoi membri nazionali; il collegio, in particolare, interviene quando uno o più membri nazionali interessati al caso ne facciano richiesta, ovvero quando il caso riguardi indagini e azioni penali che abbiano un’incidenza a livello di Unione europea. In tali casi ciascun membro ha diritto a un voto e le decisioni del collegio sono prese a maggioranza dei due terzi.
Il regolamento interno dell’Eurojust, che stabilisce le disposizioni necessarie alla sua concreta operatività, è stato adottato all’unanimità dal Collegio dell’Eurojust nella riunione del 30 maggio 2002 e approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 (GUCE n. C 286 del 22/11/2002); il regolamento consente al Collegio di nominare un presidente e due vicepresidenti.
L’attività svolta è oggetto di una relazione annuale al Consiglio che contiene anche i problemi di politica anticrimine nell’Unione venuti alla luce grazie all’attività dell’Eurojust; nella relazione l’Eurojust ha anche il potere di formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. La relazione annuale, trasmessa dal Consiglio dei ministri al Parlamento europeo, è oggetto di pubblicazione.
Gli obiettivi del nuovo organo sono: stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri; migliorare la cooperazione tra le stesse, agevolando la prestazione dell’assistenza giudiziaria e l’esecuzione delle domande di estradizione; prestare assistenza alle autorità competenti degli Stati membri, al fine di migliorare l’efficacia delle indagini e delle azioni penali.
La competenza dell’Eurojust riguarda i reati per i quali è competente l’Europol (v. Ufficio europeo di polizia) a norma dell’art. 2 della Convenzione Europol del 26 luglio 1995 (ossia traffico di stupefacenti, reati di terrorismo, tratta di esseri umani, organizzazioni clandestine di immigrazione, traffico di autoveicoli rubati, ecc.) e specifiche forme di criminalità (riciclaggio, frodi comunitarie, corruzione, criminalità informatica ed ambientale, partecipazione ad un’organizzazione criminale), nonché altri reati connessi o collegati.
L’Eurojust, con un atto motivato, può chiedere alle competenti autorità nazionali di valutare se avviare un’indagine penale, porre in essere un’attività di coordinamento, istituire una squadra investigativa comune e comunicare le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni.
È previsto che Eurojust operi in stretta cooperazione con l’Europol e che possa collaborare e si consulti con la Rete giudiziaria europea; sono altresì previsti rapporti di stretta cooperazione anche con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF, Office européen de lutte anti-fraude), istituito presso la Commissione europea, che può contribuire all’attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità economica europea svolta dall’Eurojust, e la possibilità di concludere accordi di collaborazione con paesi terzi e organismi internazionali.
Disposizioni rigorose regolano il corretto trattamento dei dati sensibili e la loro riservatezza rispetto all’accesso da parte dei titolari e delle altre strutture comunitarie e nazionali, garantiti con mezzi di ricorso a una apposita autorità di controllo comune indipendente, composta da giudici ad hoc.
I membri nazionali sono soggetti all’ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto, tanto che la durata del mandato dei membri nazionali è fissata dallo Stato membro d’origine e deve essere tale da permettere il buon funzionamento dell’Eurojust; resta nella competenza di ciascuno Stato membro la definizione della natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Per conseguire gli obiettivi dell’Eurojust, il membro nazionale ha accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall’ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative.
Ogni Stato membro può poi designare uno o più corrispondenti nazionali, le cui relazioni con il membro nazionale e con le altre autorità competenti degli Stati membri sono disciplinate dall’ordinamento interno.
La decisione istitutiva di Eurojust è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma non ne è stata prevista un’efficacia immediata, dovendo gli Stati membri recepire le complesse disposizioni normative in essa previste con gli opportuni provvedimenti di adattamento delle relative legislazioni nazionali.
L’Italia ha adottato dette disposizioni con la legge 14 marzo 2005, n. 41 (“Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana” n. 72 del 29/3/2005): il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del ministro della Giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio; il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato al di fuori del ruolo organico della magistratura.
Ai fini della nomina il ministro della Giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine a una rosa di candidati nell’ambito della quale provvederà a effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato al di fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione; il ministro della Giustizia può, per il tramite del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l’esercizio delle sue funzioni.
I mandati del membro di nomina italiana distaccato presso l’Eurojust e dei suoi assistenti, nel numero massimo di tre, hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.
Corrispondenti nazionali dell’Eurojust sono stati designati l’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.
Le prime relazioni annuali dell’Eurojust hanno posto in evidenza la sempre maggiore necessità di un tale organismo, ma anche le difficoltà operative derivanti dal rapporto con i diversi sistemi giudiziari degli Stati membri con cui l’Eurojust è chiamato a cooperare.
Alberto Colabianchi (2007)