Mediatore europeo
Il Mediatore europeo è un organo introdotto nell’ordinamento dell’Unione europea dal Trattato di Maastricht del 1992, come supervisore e difensore dei diritti dei cittadini nei confronti delle Istituzioni comunitarie. La sua figura si è ispirata ampiamente a quella dell’Ombudsman di tradizione scandinava, tradotta in Italia a livello regionale nella figura del Difensore civico.
Caratteristica fondamentale del suo istituto è la completa indipendenza e imparzialità. L’organo, inoltre, è sostanzialmente privo di poteri coercitivi ed esercita la sua funzione disponendo del solo potere di indagine e di elaborazione di relazioni. Questi tratti definiscono il suo ruolo di conciliazione e intermediazione tra le istituzioni e i cittadini.
Il Mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo dopo ogni elezioni di quest’ultimo. Il Parlamento ne fissa inoltre lo statuto, come è avvenuto per la prima volta nel marzo del 1994. Il primo mediatore designato dal Parlamento nel luglio del 1995 è stato Jacob Söderman, ex difensore civico parlamentare finlandese.
Compito del Mediatore è quello di raccogliere le denunce per i casi di cattiva amministrazione delle istituzioni o degli organi comunitari, a eccezione della Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell’Unione europea) e del Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Secondo quanto stabilito dal Parlamento, si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante. Generalmente ciò avviene quando questa agisce in maniera irregolare o illegittima, o omette di compiere un atto dovuto.
I soggetti posti di fronte a una situazione di questo tipo, non risolta attraverso il normale iter amministrativo, possono presentare il proprio reclamo al Mediatore tramite una lettera o un apposito questionario. Sono ammesse le denunce di tutti i cittadini dell’Unione o di qualunque persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro. Non sono ammesse, al contrario, denunce su fatti che siano o siano stati in precedenza oggetto di un procedimento giudiziario.
Proprio in seguito alle denunce o anche di propria iniziativa, il Mediatore avvia quindi una serie di indagini per verificare l’esistenza di cattiva amministrazione. Le istituzioni hanno l’obbligo di fornirgli le informazioni necessarie e possono rifiutare solamente per ragioni di segreto professionale.
Nella prassi, se le indagini del Mediatore rivelano un caso di cattiva amministrazione, egli cerca, per quanto possibile, di addivenire a una soluzione amichevole volta eliminare il caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante.
Se una soluzione di questo tipo non è raggiungibile o se la ricerca di quest’ultima non ha esito positivo, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo un’osservazione critica all’istituzione o all’organo interessato, oppure formula progetti di Raccomandazione.
L’invio di un’osservazione avviene nei casi in cui la cattiva amministrazione non risulta avere implicazioni generali e non appare necessaria un’azione ulteriore da parte del Mediatore.
Al contrario, nei casi più gravi in cui si renda necessaria un’azione ulteriore, il Mediatore invia all’istituzione o all’organo interessato una decisione corredata di progetti di raccomandazione. Ne deriva per l’istituzione l’obbligo di trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato. Quest’ultimo può essere costituito dall’accettazione della decisione del Mediatore e da una descrizione delle misure adottate per attuare le raccomandazioni.
Se un’istituzione o un organo comunitario non rispondono in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, il Mediatore ha il potere in ultima istanza di trasmettere una relazione al Parlamento europeo.
Risulta quindi evidente come l’organo non disponga di reali poteri coercitivi; ciò nonostante, come dimostrano i rapporti annuali presentati al Parlamento europeo, la maggior parte delle denunce a esso rivolte tende a risolversi positivamente e sono rari i casi in cui le istituzioni rifiutino di dare seguito alle sue raccomandazioni. Nei fatti, questo avvalora l’efficacia persuasiva e preventiva dell’istituto, che rappresenta fondamentalmente uno strumento di avvicinamento tra le istituzioni e i cittadini.
Flavia Zanon (2007)