L’art. 86 del Trattato di Roma (v. Trattati di Roma), al primo comma, afferma un’applicazione generalizzata della normativa del mercato e, in particolare, impone la sottoposizione alla disciplina concorrenziale dell’attività economica pubblica, equiparandola a quella privata. Al secondo comma prevede, però, una deroga con riguardo agli operatori economici (pubblici e privati) “incaricati” dello svolgimento di…
Servizi di interesse economico generale
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