Regolamento
Secondo l’art. 189 del TUE i regolamenti sono atti tipici, emanati dalle Istituzioni comunitarie, giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. Gli elementi fondamentali che caratterizzano un regolamento sono: la portata generale, l’obbligatorietà e la diretta applicabilità.
In primo luogo, i regolamenti hanno valore erga omnes: sono indirizzati a tutti i soggetti giuridici comunitari, Stati membri e persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi. Questo pur non rivolgendosi a destinatari indicati espressamente o comunque individuabili a priori, ma a categorie di soggetti determinate in astratto e nel loro insieme.
Inoltre, i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi. Ciò significa, in particolare, che essi costituiscono un insieme di elementi coerenti tra loro, che non possono essere arbitrariamente separati. Quindi, non ne è consentita un’applicazione solo parziale, incompleta o selettiva e il vincolo per tutti i destinatari non riguarda solo il fine ma anche le procedure (v. Diritto comunitario, applicazione del). Tale caratteristica, comunque, non sta a indicare necessariamente la completezza del regolamento, anzi, spesso accade che, al fine di renderne possibile la concreta esecuzione, il testo debba essere integrato con misure di esecuzione che non alterano in nessun modo il suo carattere vincolante e che possono essere adottate sia dalla stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un’altra istituzione comunitaria, sia dalle autorità nazionali.
Infine, i regolamenti sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri: in base al principio della diretta applicabilità le disposizioni contenute in un regolamento non soltanto si integrano nei sistemi giuridici statali ma producono effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti di diritto interno. Di conseguenza essi creano diritti e obblighi in favore dei privati, i quali sono legittimati a esigere, davanti alle giurisdizioni nazionali, la stessa tutela riconosciuta per i diritti di cui sono titolari in base alle norme dettate dall’ordinamento interno. I regolamenti comunitari, quindi, costituiscono tipiche norme self-executing, cioè operanti senza atti di ricezione, attuazione o adattamento da parte degli ordinamenti statali, e hanno una forza superiore a quella di una legge interna. Uno stesso atto, perciò, introduce la stessa norma in tutti gli Stati membri, che devono applicarla in modo uniforme e integrale. La Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell’Unione europea) ha contribuito, con giurisprudenza costante, a delineare il significato della diretta applicabilità dei regolamenti, sottolineando l’illiceità di misure nazionali di trasformazione (v. Corte di giustizia delle Comunità europee, giurisprudenza della). L’unica eccezione è costituita dalla circostanza in cui lo stesso regolamento lasci agli Stati membri il compito esplicito di adottare provvedimenti necessari affinché le sue disposizioni possano essere effettivamente applicate, o nel caso in cui alcune misure nazionali si rivelino indispensabili per colmare eventuali lacune o superare difficoltà di interpretazione. Nessuna delle suddette misure però dovrà modificare la portata o la sostanza del regolamento in questione.
Il processo di formazione dei regolamenti, in realtà, è abbastanza complesso; essi in genere sono emanati dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione europea. Al processo di formazione di tali atti viene associato anche il Parlamento europeo, attraverso una delle procedure previste dal Trattato (Procedura di consultazione, Procedura di cooperazione, Procedura di codecisione). Laddove è previsto, devono essere richiesti anche i pareri di altre istituzioni come il Consiglio economico e sociale ed il Comitato delle regioni. Si è soliti distinguere tra regolamenti di base, adottati dal Consiglio secondo le disposizioni del Trattato, e regolamenti di esecuzione, emanati per l’attuazione dei primi, di solito adottati dalla Commissione nell’esercizio del suo potere di esecuzione. I regolamenti di esecuzione devono risultare conformi al regolamento di base e devono essere adottati secondo la procedura espressamente richiesta, pena la loro invalidità.
I regolamenti rivestono un’importanza primaria nella Gerarchia delle fonti di diritto derivato e costituiscono quindi la più tipica espressione dell’esercizio del potere normativo della Comunità, attraverso cui essa tende a sostituire la disciplina comunitaria alle varie discipline nazionali (v. anche Diritto comunitario). Dal momento che mediante i regolamenti si tende a dettare una disciplina uniforme in una data materia per l’insieme della Comunità, lo strumento regolamentare viene soprattutto utilizzato per operare in settori di competenza esclusiva.
Il principale requisito formale previsto dai Trattati per i regolamenti è la motivazione; in mancanza di tale requisito, l’atto sarebbe viziato e potrebbe essere dichiarato nullo. La motivazione deve indicare la base giuridica dell’atto, cioè le norme comunitarie che ne consentono l’emanazione: in questo modo si facilita l’individuazione di eventuali vizi di legittimità, e si permette alla Corte di giustizia di esercitare il suo sindacato. La stessa Corte ha valutato con una certa larghezza questo requisito, nel senso che ha negato la necessità di una motivazione espressa e ha sancito l’ammissibilità della motivazione implicita che può risultare non soltanto dal suo testo, ma altresì dall’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione.
I regolamenti sono pubblicati sulla “Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea” ed entrano in vigore a partire dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione, a meno che una data diversa non sia stata indicata nel regolamento stesso. L’entrata in vigore immediata, cioè il giorno stesso della pubblicazione, può essere ammessa solo per motivi di urgenza inerenti alla misura presa, in particolare per evitare un vuoto giuridico o per prevenire speculazioni. L’efficacia retroattiva di un regolamento è normalmente esclusa, salvo che lo richieda il fine perseguito e purché sia rispettato il legittimo affidamento degli interessati.
Santaniello Roberto (2009)